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Movida a Napoli, arriva la nuova ordinanza: “Sanzioni più dure e ampliamento delle aree di interesse”

Il sindaco di Napoli ha sottoscritto il provvedimento che regolerà le aree della città interessate dalla movida

E’ arrivata l’attesa ordinanza che regolerà le zone interessate dalla Movida a Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris nella giornata di giovedì ha sottoscritto il nuovo provvedimento che entrerà in vigore a partire da venerdì sera. Provvedimento che è frutto di diversi tavoli tecnici tenutisi in quest’ultimo mese in cui l’amministrazione comunale ha incontrato tutte le parti coinvolte: esercenti, residenti e associazioni di giovani.

Diverse le novità, prima tra tutte il provvedimento ha allargato le aree di interesse rispetto alla precedente ordinanza:
Area 1) (c.d.”zona dei baretti”) via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia , piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia; Via Ferdinando Russo, P.zza San Pasquale a Chiaia, Via Carducci, Via Bausan, Via Posillipo, Via Petrarca, P.zza San Luigi.
Area 2) Via A.Falcone, Via Merliani, Via Mattia Preti, San Martino.
 Area 3) Piazza Bellini, Via Bellini, Via Santa Maria di Costantinopoli, Via San Sebastiano, Vico San Pietro a Majella, Via B. Croce, Via Santa Chiara, Via Candelora, L.go Banchi Nuovi, L.go Giusso Girolamo, Via S. Giovanni Maggiore Pignatielli, Via Enrico de Marinis, Via Mezzocannone, Vico Pallonetto Santa Chiara, Piazzetta Nilo, Via G. Paladino, Via Nilo, Via S. Biagio dei Librai, P.zza Monteoliveto, P.zza del Gesù, Via Port’Alba, P.zza Dante, Via D. Capitelli, Via Cisterna Dell’Olio, Largo Teodoro Monticelli, P.zza Santa Maria La Nova, P.zza San Giovanni Maggiore Pignatelli, Calata Trinità Maggiore, P.zza Miraglia, Via San Domenico, Vico San Domenico, Via Monteoliveto, P.zza San Domenico Maggiore, Largo Ecce Homo, Via Carrozzieri a Monteoliveto, Via Diaz, Via Cesare Battisti, P.zza Maio di Porto, Via Sedile di Porto, Via Spadari, Via Schilizzi, Via Pessina, Largo Corpo di Napoli, Via Placido Pasquale.
 Area 4) Via Casanova, P.zza E. De Nicola, P.zza Giovanni Leone, Via Carbonara, Via U. Maddalena, Via Duchesca e traverse, C.so Garibaldi e traverse (da Via Casanova a Via Marina), Via Cosmi e Damiano, Via Spaventa, Via Ricciardi, Via Pica e Traverse, Porta Nolana e Traverse, Piazza G. Garibaldi, C.so A. Lucci, Via Poerio, Via Carriera Grande, P.zza Principe Umberto,  via Firenze, Via Bologna, Via Torino, Via Milano, Via Venezia, Via Palermo, Vico Milano, Vico Venezia, Via Nazionale e traverse, P.zza Nazionale, Via Tristano Caracciolo, Via C. Rossaroll, C.so Novara, C.so Meridionale, Via Genova e Via Ferrara, Via Bari, Via Parma, Via Aquila, Via Pavia, Via Brindisi, Via Rimini, Vico Vasto a Capuana, Calata Ponte di Casanova, Via Generale F. Pignatelli.
Area 5) P.zza Carlo III, Via Mazzocchi, Largo Sant’Antonio Abate.
Area 6) Discesa Coroglio, Via Coroglio, P.zza Bagnoli, Via Bagnoli, Via Di Pozzuoli, Via Caio Duilio“.

Il Comune di Napoli, dopo aver ascoltato le esigenze e proposte delle parti coinvolte nella questione Movida, ha individuato i settori d’intervento della suddetta ordinanza:
Orari dei locali commercialitutela della quiete e dell’incolumità pubblica: riconoscendo l’importante data dalla presenza delle attività commerciali nei vari quartieri di Napoli, sottolinea l’importanza di dover trovare “un adeguato equilibrio tra gli interessi degli utenti, degli esercenti e dei residenti nelle aree urbane ove i locali o gli esercizi sono ubicati”;
Sicurezza e controllo del territorio: emerge- anche a seguito di alcuni episodi di violenza verificatisi- intensificare i controlli della Polizia Locale in collaborazione con tutte le aree cittadine individuate con la presente ordinanza;
Igiene e decoro degli spazi urbani: impegnando gli esercizi commerciali a provvedere alla pulizia delle aree antistanti ai propri locali durante l’attività e a chiusura.

Ordina che:
1.È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi di cui al comma 1, lett. a), b) e d) dell’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione di quelli previsti alla lett. c), siti nelle aree sopra individuate, e nelle loro immediate prossimità, di vendere per asporto, anche attraverso apparecchi automatici, qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell’esercizio.
2. L’orario di chiusura degli esercizi è stabilito dalla domenica al mercoledì alle ore 02:30 del giorno successivo, mentre dal giovedì al sabato alle ore 03:30 del giorno successivo. Per l’area 6), considerata la specificità dell’area dove sono ubicate strutture autorizzate al pubblico spettacolo e stabilimenti balneari, è consentita l’apertura degli esercizi commerciali anche oltre gli orari stabiliti per la sola vendita di alimenti.
3.Ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all’esterno dopo le ore 24:00, ferma restando la normativa vigente sull’impatto acustico.
4.Le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, per le quali non è prevista la somministrazione all’interno del locale o in aree di pertinenza dell’esercizio stesso, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, takeaway, fast food, cornetterie, pizzerie a taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all’attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva, dovranno provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine, dell’area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l’orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l’orario di chiusura.
5. Esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione, nonché i gestori dei distributori automatici non possono vendere alcool da asporto dalle ore 24:00 in tutte le aree individuate con la presente ordinanza. Relativamente all’area 4) il divieto è valido a partire dalle ore 21:00.
6. E’ vietato l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, anche avvalendosi di altre persone ovvero determinando altri ad esercitare abusivamente le predette attività, ai sensi dell’art. 7, comma 15-bis del codice della strada.
7. E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni al di fuori delle fasce orarie seguenti – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle ore 21:00.
8. Agli esercizi commerciali virtuosi sarà assegnato un bollino di qualità in assenza di sanzioni per violazioni alla presente ordinanza.
9. La Polizia Locale e il Servizio Controlli Ambientali del Comune di Napoli dovranno intensificare i controlli nelle aree interessate durante tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza, anche attraverso il coinvolgimento dell’Arpac per le emissioni acustiche (art. 14 comma 1 e 2 Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95) e dell’ASL per quanto di competenza.
10.La società ASIA S.p.A. dovrà intensificare il ritiro del vetro nelle aree oggetto della presente ordinanza.
11. Il Servizio Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia, dovrà intensificare a partire dalle ore 24:00 la vigilanza sul rispetto delle misure adottate con l’ordinanza in tutte le aree cittadine, e, in particolar modo, in quelle zone dove si sono registrati gli episodi più gravi, attraverso un maggiore controllo nelle ore notturne delle vie di accesso dei ciclomotori.

Più dure le sanzioni per  i trasgressori delle sopracitate regole, si parte da sanzioni pecunarie di euro 500 fino, nel caso di reiterazione- ovvero due sanzioni per la medesima violazione specifica- nel caso dei punti 1, 2, 3 e 5, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni.
L’ordinanza, che entrerà in vigore venerdì 8 giugno 2018, avrà una durata di otto mesi e il Comune si riserva la possibilità, in occasione delle principali festività di sospendere il punto relativo all’orario di chiusura.

Movida a Napoli, arriva la nuova ordinanza: "Sanzioni più dure e ampliamento delle aree di interesse"