L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più’ frequenti relative alle nuove misure in favore dei contribuenti introdotte dal Decreto rilancio.
Il provvedimento prevede in particolare, la sospensione fino al 31 agosto dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della ‘rottamazione-ter’ e del ‘saldo e stralcio’, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre. Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già’ avviati e arrivano regole più’ soft per le rateizzazioni.
Notifiche e versamenti di cartelle e avvisi
Il decreto legge estende l’arco temporale di alcuni interventi agevolativi già’ previsti nel precedente provvedimento ‘Cura Italia’. In particolare viene differito al 31 agosto (prima era il 31 maggio) il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità’ per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più’ tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo, che resteranno sospesi fino al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Resta valida la possibilità’ di richiedere una rateizzazione la cui domanda, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, deve essere presentata entro il 30 settembre 2020.
Stop ai pignoramenti
Sospensione dal 19 maggio 2020 fino al 31 agosto 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità’ assimilate, effettuati dall’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non effettuerà’ le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e non sono rimborsabili le quote già’ versate all’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
Rottamazione
Il decreto dispone quindi una maggiore flessibilità’ per i versamenti delle rate previste per l’anno 2020 della ‘rottamazione-ter’ (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del ‘saldo e stralcio’ (marzo e luglio) che, se non eseguiti alle relative scadenze, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza del 10 dicembre 2020 non e’ prevista la tolleranza di 5 giorni. La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra 8 marzo e 31 agosto 2020.
Ritardo concesso fino a 10 rate
I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Viene poi introdotta una disciplina che amplia i termini di decadenza: per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché’ le 5 ordinariamente previste. Con una modifica alla normativa sulla ‘rottamazione-ter’ e sul ‘saldo e stralcio’ il testo prevede che i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti ‘rottamati’ e non pagati.
Crediti PA
Nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, le Pubbliche amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento, eventualità’ che secondo la norma ordinaria determina il blocco dell’accredito. Tutte le verifiche eventualmente già’ effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
