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	<title>sergio mattarella Archivi - Voce di Napoli</title>
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	<description>È il giornale on line della città partenopea: informazione a 360°, cronaca che copre tutti i quartieri della città; tradizione, leggende ed eventi.</description>
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	<title>sergio mattarella Archivi - Voce di Napoli</title>
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		<title>L&#8217;elezione di Mattarella come un gioco di coppie: Conte e Salvini perdono, Renzi e Letta vincono (con Berlusconi e Di Maio)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 18:47:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>È stata plebiscitaria l&#8217;elezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Sabato sera in Italia, per la seconda volta consecutiva della storia repubblicana del paese, è stato rieletto il Presidente della Repubblica uscente. Come è stato eletto Mattarella Il Mattarella bis è stata l&#8217;unica soluzione possibile. In pratica inevitabile e abbastanza chiara da giorni. L&#8217;incapacità dei partiti di centrodestra di proporre una candidatura accettabile e [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>È stata plebiscitaria l&#8217;elezione di <strong>Sergio Mattarella</strong> al <strong>Quirinale</strong>. Sabato sera in <strong>Italia</strong>, per la seconda volta consecutiva della storia repubblicana del paese, è stato <a href="https://www.vocedinapoli.it/2022/01/29/sergio-mattarella-rieletto-presidente-della-repubblica-mandato-bis-per-il-capo-dello-stato/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rieletto il <strong>Presidente della Repubblica </strong>uscente</a>.</p>
<h2>Come è stato eletto Mattarella</h2>
<p>Il <em>Mattarella bis</em> è stata l&#8217;unica soluzione possibile. In pratica inevitabile e abbastanza chiara da giorni. L&#8217;incapacità dei partiti di <strong>centrodestra </strong>di proporre una candidatura accettabile e l&#8217;indisponibilità delle forze politiche di <strong>centrosinistra</strong> di tendere loro la mano, ha causato l&#8221;atto di forza&#8217; del <strong>parlamento</strong>: deputati e senatori hanno &#8216;scavalcato&#8217; i propri capigruppo e seguita la strada ormai segnata, ovvero quella di votare in massa <strong>Mattarella</strong>.</p>
<h2>Come è stato eletto Mattarella &#8211; Chi vince e chi perde: a destra</h2>
<p>A perdere è stato di sicuro <strong>Matteo Salvini</strong> che ha fatto naufragare l&#8217;alleanza di <strong>centrodestra</strong> smarrendo la bussola nelle trattative per il <strong>Quirinale</strong>. Il leader della <strong>Lega</strong> ha bruciato tutti i nomi proposti, incluso quello della seconda carica dello Stato: la presidente del Senato <strong>Maria Elisabetta Casellati</strong>.</p>
<p>Il <strong>centrodestra</strong> aveva dalla sua i <strong>numeri</strong> ma anche un&#8217;altra grande difficoltà: quella della candidatura ufficiosa e poi ritirata di <strong>Silvio Berlusconi</strong>. Un profilo troppo ingombrante quello dell&#8217;ex premier che di sicuro non ha reso le cose facili a <strong>Salvini</strong>. Il leader di <strong>Forza Italia</strong> è stato chiaro: o io, o <strong>Casini</strong>, o nessun altro. Considerate le sue dichiarazioni, &#8220;<em>auspichiamo la permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Con un altro premier Forza Italia non sarà più nella maggioranza di governo</em>&#8220;, è stato chiaro che il <em><strong>Mattarella bis</strong></em> era diventata l&#8217;unica opzione concreta, per gli &#8216;<em>azzurri</em>&#8216; e l&#8217;ala centrista del <strong>centrodestra </strong>(quella che fa riferimento a <strong>Giovanni</strong> <strong>Toti</strong>, <strong>Maurizio</strong> <strong>Lupi</strong> e <strong>Lorenzo Cesa</strong>).</p>
<p>Ora è chiaro che nello schieramento i leader sono alla resa dei conti. <strong>Giorgia Meloni</strong> è furiosa ma anche pronta a sfruttare una grande opportunità: quella di raccogliere la leadership del <strong>centrodestra</strong> in vista delle prossime <strong>elezioni politiche</strong>. Quindi la sua è stata una <strong>disfatta a metà</strong>.</p>
<h2>Come è stato eletto Mattarella &#8211; chi vince e chi perde: a sinistra</h2>
<p>Ha vinto <strong>Enrico Letta</strong>, con la più classica delle tattiche: il segretario del <strong>Partito Democratico </strong>ha atteso il cadavere degli avversari sul letto del fiume. E il corpo di <strong>Salvini</strong> è arrivato dopo la bocciatura della <strong>Casellati</strong> e della <strong>Belloni</strong>. Ma qui entrano in gioco anche <strong>Giuseppe Conte</strong> e <strong>Matteo Renzi</strong>. Entrambi <a href="https://www.vocedinapoli.it/2022/01/15/elezione-del-presidente-della-repubblica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">protagonisti di un particolare gioco di coppie</a>.</p>
<p>Il presidente del <strong>Movimento 5 Stelle</strong> ha fatto vacillare l&#8217;alleanza con il <strong>Pd</strong> cercando, in modo fallimentare, un&#8217;asse con <strong>Salvini</strong> per l&#8217;elezione di <strong>Elisabetta Belloni</strong>, ad oggi a capo dei <strong>servizi segreti</strong> e lanciata come prima inquilina donna del <strong>Quirinale</strong>. Il leader di <strong>Italia Viva</strong>, già fautore della prima &#8216;ascesa&#8217; di <strong>Mattarella</strong> al <strong>Quirinale</strong> e di <strong>Draghi</strong> a <strong>Palazzo Chigi</strong>, ha ritrovato un certo feeling politico con <strong>Letta</strong>. I due hanno affondato tutte le candidature di <strong>centrodestra</strong> più quella della <strong>Belloni</strong> e dato la spinta finale e decisiva alla rielezione del <strong>Presidente della Repubblica</strong>.</p>
<h3>Come è stato eletto Mattarella &#8211; chi vince e chi perde: i grillini</h3>
<p>Ma a dare a <strong>Conte</strong> una forte spallata è stata la sua nemesi del <strong>Movimento 5 Stelle</strong>, ovvero il ministro degli Esteri <strong>Luigi Di Maio</strong>. Il titolare della <strong>Farnesina</strong> ha sostenuto la candidatura di <strong>Mattarella </strong>e fatto sfumare quelle precedenti. Una chiara azione dal duplice significato: da una parte &#8211; in chiave &#8216;esterna&#8217; &#8211; l&#8217;aver trovato interlocutori politici al centro (<strong>Berlusconi</strong>, <strong>Lupi</strong>, <strong>Cesa</strong>, <strong>Renzi</strong>) e a sinistra (<strong>Letta</strong>), e dall&#8217;altra &#8211; in chiave &#8216;interna&#8217; &#8211; l&#8217;aver fatto intendere chi sia davvero il leader dei <strong>grillini</strong>. Le dichiarazioni di <strong>Di Maio</strong> sui gravi errori commessi da specifiche leadership e la risposta al veleno dell&#8217;<em>Avvocato del popolo</em> hanno reso ancora più chiaro ed esplicito il caos che sta regnando in casa del <strong>M5S</strong>.</p>
<h3><strong>Come è stato eletto Mattarella: LEGGI ANCHE &#8211; <a href="https://www.vocedinapoli.it/2022/01/24/il-presidente-della-repubblica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">I presidenti della Repubblica napoletani</a></strong></h3>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-271009 responsive" src="https://vocedinapoli.it/wp-content/uploads/2022/08/Come-è-stato-eletto-Mattarella.png" alt="Come è stato eletto Mattarella" width="967" height="520" /></p>
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		<title>Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica, mandato bis per il Capo dello Stato</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 18:19:55 +0000</pubDate>
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<p><a class=" understrap-read-more-link " href="https://www.vocedinapoli.it/2022/01/29/sergio-mattarella-rieletto-presidente-della-repubblica-mandato-bis-per-il-capo-dello-stato/">Vai all'articolo<span class="screen-reader-text"> from Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica, mandato bis per il Capo dello Stato</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>All&#8217;Ottavo scrutinio <strong>è stato eletto <a href="https://www.vocedinapoli.it/2020/01/28/benevento-folla-e-applausi-per-il-presidente-della-repubblica-sergio-mattarella/">Sergio Mattarella</a> come Presidente della Repubblica</strong>. Nonostante il Capo dello Stato in carica nei giorni scorsi avesse detto di non voler fare un altro mandato, questa mattina ha confermato la sua disponibilità a Mario Draghi e poi ai leader dei vari partiti. Roberto Fico al termine dello spoglio ha letto i risultati alla Camera alla presenza dei grandi elettori: Sergio Mattarella ha <strong>raggiunto il quorum che era fissato a 505 voti</strong>, superandolo con 759 voti. Alla lettura del voto numero 505 è partito un lungo applauso: Sergio Mattarella sarà Presidente della Repubblica per il prossimo settennio.</p>
<h2>Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica</h2>
<p>Così, dopo diverse votazioni andate tutte a vuoto, l&#8217;accordo è stato raggiunto su un <strong>Mattarella Bis</strong>. Il Capo dello Stato si prepara a iniziare il suo secondo mandato.</p>
<p>Il giuramento potrebbe essere previsto già per giovedì. Se molti leader politici esultano per la rielezione di Sergio Mattarella, è lo stesso <strong>Enrico Letta</strong> a chiarire che la politica italiana sta vivendo una crisi profonda. &#8220;Siamo stati costretti a chiedere al Presidente della Repubblica di essere rieletto, questo è il segno di una profonda fase di crisi della politica. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Tutti i passaggi politici hanno dimostrato, nel momento più difficile in assoluto, che il campo largo esiste grazie al nostro lavoro: siamo riusciti a tenere tutti attorno. Il passaggio del punto in cui il piano si faceva inclinato è stato ieri mattina tra le nove e le dieci, in cui legittimamente potevate essere tuti diffidenti rispetto alle indicazioni che arrivavano, ma siete rimasti fiduciosi sul fatto che le scelte che stavamo facendo erano quelle giuste. Un passaggio determinante&#8221;, questo il lungo post del segretario del PD prima che si votasse.</p>
<h3>Il discorso di Mattarella</h3>
<p>&#8220;Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando – sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale – richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati – e, naturalmente, devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti – con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini&#8221;.</p>
<p><img decoding="async" class="responsive alignnone wp-image-270952 size-new-custom-size" src="https://vocedinapoli.it/wp-content/uploads/2022/08/mattarella-presidene-della-repubblica-seconda-volta-1.png" alt="mattarella presidene della repubblica seconda volta" width="650" height="398" /></p>
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		<title>Cavalieri al Merito della Repubblica, Mattarella premia anche due campani</title>
		<link>https://www.vocedinapoli.it/2020/06/03/cavalieri-al-merito-della-repubblica-mattarella-premia-anche-due-campani/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 11:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[colonna2]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come annunciato ieri a Codogno, il presidente della REPUBBLICA Sergio Mattarella ha voluto insignire dell&#8217;onorificenza di Cavaliere al merito della REPUBBLICA un primo gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica , che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l&#8217;emergenza del coronavirus. &#8220;I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare [...]</p>
<p><a class=" understrap-read-more-link " href="https://www.vocedinapoli.it/2020/06/03/cavalieri-al-merito-della-repubblica-mattarella-premia-anche-due-campani/">Vai all'articolo<span class="screen-reader-text"> from Cavalieri al Merito della Repubblica, Mattarella premia anche due campani</span></a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come annunciato ieri a Codogno, il presidente della REPUBBLICA Sergio Mattarella ha voluto insignire dell&#8217;onorificenza di Cavaliere al merito della REPUBBLICA un primo gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica , che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l&#8217;emergenza del coronavirus. &#8220;I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l&#8217;impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali&#8221; si legge in una nota del Quirinale. Ecco gli insigniti: Annalisa Malara e Laura Ricevuti, rispettivamente, anestesista di Lodi e medico del reparto medicina di Codogno, sono le prime ad aver curato il paziente 1 italiano. Maurizio Cecconi, professore di anestesia e cure intensive all&#8217;Università Humanitas di Milano, è stato definito da Jama (il giornale dei medici americani) uno dei tre eroi mondiali della pandemia. Mariateresa Gallea, Paolo Simonato, Luca Sostini sono i tre medici di famiglia di Padova che volontariamente si sono recati in piena zona rossa per sostituire i colleghi di Vo&#8217; Euganeo messi in quarantena. Don Fabio Stevenazzi del direttivo della Comunità pastorale San Cristoforo di Gallarate (VA) è tornato a fare il medico presso l&#8217;Ospedale di Busto Arsizio. Fabiano Di Marco, primario di pneumologia all&#8217;Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha raccontato la tragica situazione della città e dell&#8217;ospedale. Monica Bettoni, ex senatrice e sottosegretaria alla Sanità, medico in pensione, ha deciso di tornare in corsia a Parma. Elena Pagliarini è l&#8217;infermiera di Cremona ritratta nella foto diventata simbolo dell&#8217;emergenza coronavirus. Positiva, è guarita. Marina Vanzetta, operatrice del 118 di Verona, ha soccorso una anziana donna e le è stata accanto fino alla morte. Giovanni Moresi, autista soccorritore di Piacenza Soccorso 118, ha offerto una testimonianza del ruolo degli autisti soccorritori del 118. Beniamino Laterza, impiegato presso l&#8217;Istituto di vigilanza &#8220;Vis Spa&#8221; e presta servizio nell&#8217;ospedale Moscati di Taranto, presidio</p>
<p>Insignito anche il team presso l&#8217;Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma di cui fanno parte Maria Rosaria Capobianchi, a capo del team che ha contribuito a isolare il virus. Concetta Castilletti, responsabile della Unità dei virus emergenti, Francesca Colavita, Fabrizio Carletti, Antonino Di Caro, Lucia Bordi, Eleonora Lalle, Daniele Lapa, Giulia Matusali, biologi. Ed il team di ricerca dell&#8217;ospedale Sacco e dell&#8217;Università di Milano di cui fanno parte Claudia Balotta a capo del team, ora in pensione. Nel 2003 aveva isolato il virus della Sars.Gianguglielmo Zehender, professore associato. Arianna Gabrieli, Annalisa Bergna, Alessia Lai, Maciej Stanislaw Tarkowski ricercatori. L&#8217;elenco prosegue con Ettore Cannabona comandante della Stazione dei Carabinieri di Altavilla Milicia (Palermo), che ha devoluto in beneficenza l&#8217;intero stipendio mensile. Bruno Crosato in rappresentanza degli Alpini della Protezione civile del Veneto che hanno ripristinato in tempi record 5 ospedali dismessi della regione. Mata Maxime Esuite Mbandà, giocatore per il Zebra Rugby Club e per la nazionale italiana, volontario sulle ambulanze per l&#8217;Associazione Seirs Croce Gialla di Parma. Marco Buono e Yvette Batantu Yanzege della Croce Rossa Riccione che hanno risposto all&#8217;appello della Lombardia che chiedeva aiuto a medici e personale con ambulanze. Renato Favero e Cristian Fracassi, il medico che ha avuto l&#8217;idea di adattare una maschera da snorkeling a scopi sanitari e l&#8217;ingegnere che l&#8217;ha realizzata. Concetta D&#8217;Isanto, addetta alle pulizie in un ospedale milanese. Fa parte di quella schiera di lavoratori che ha permesso alle strutture sanitarie di andare avanti nel corso dell&#8217;emergenza.</p>
<p>Giuseppe Maestri, farmacista a Codogno, ogni giorno ha percorso 100 km per recarsi in piena zona rossa. Rosa Maria Lucchetti, cassiera all&#8217;Ipercoop Mirafiore di Pesaro, che ha lasciato una lettera agli operatori 118 donando loro anche tre tessere prepagate di 250 euro. Ambrogio Iacono, docente presso l&#8217;istituto professionale alberghiero Talete di Ischia. Positivo, ricoverato al Rizzoli di Lacco Ameno, ha continuato a insegnare a distanza nei giorni di degenza. Daniela Lo Verde. preside dell&#8217;istituto &#8220;Giovanni Falcone&#8221; del quartiere Zen di Palermo, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà. Suo l&#8217;appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza. Cristina Avancini, l&#8217;insegnante di Vicenza che nonostante il contratto scaduto non ha interrotto le video-lezioni con i suoi studenti. Alessandro Santoianni e Francesca Leschiutta, direttore della casa di riposo della parrocchia di San Vito al Tagliamento (Padova) e coordinatrice infermieristica che, insieme agli altri dipendenti, sono rimasti a vivere nella struttura per proteggere gli anziani ospiti. Piero Terragni, imprenditore di Bellusco (Monza e Brianza), in seguito alla morte di un dipendente, Erminio Misani, che lasciava la moglie e tre figli, ha assunto la moglie Michela Arlati. Riccardo Emanuele Tiritiello, studente dell&#8217;istituto Paolo Frisi di Milano. Con il padre e il nonno hanno cucinato gratuitamente per i medici e gli infermieri dell&#8217;ospedale Sacco. Francesco Pepe, quando ha dovuto chiudere il suo ristorante a Caiazzo di Caserta, ha continuato a preparare pizze e biscotti per i poveri e gli anziani in difficoltà, organizzando una raccolta fondi per l&#8217;ospedale di Caserta. Irene Coppola ha realizzato, a sue spese, migliaia di mascherine. Ha aiutato una associazione per sordi inventando una mascherina trasparente per leggere il labiale.</p>
<p>Alessandro Bellantoni con il proprio taxi ha fatto una corsa gratis di 1.300 km per portare da Vibo Valentia all&#8217;ospedale Bambin Gesù di Roma una bambina di tre anni per un controllo oncologico. Mahmoud Lufti Ghuniem, in Italia dal 2012, fa il rider. Si è presentato alla Croce Rossa di Torino con uno stock di mille mascherine acquistate di tasca sua. Insigniti anche Daniele La Spina in rappresentanza dei giovani di Grugliasco al servizio della città di Torino che hanno portato prodotti di prima necessità a chi ne ha bisogno, in particolare agli anziani soli. Giacomo Pigni, volontario dell&#8217;Auser Ticino-Olona, che ha coinvolto una ventina di studenti che hanno iniziato a fare chiamate di ascolto per dare compagnia alle persone sole. Pietro Floreno, malato da oltre dieci anni di Sla, che ha comunicato di voler mettere a disposizione della ASL, per i malati di coronavirus, il suo ventilatore polmonare di riserva. Maurizio Magli, in rappresentanza dei 30 operai della Tenaris di Dalmine che, quando è arrivata la commessa per la produzione di 5mila bombole nel minor tempo possibile, hanno volontariamente continuato a lavorare. Greta Stella, fotografa professionista, volontaria presso la Croce Rossa di Loano (Savona), che ha realizzato un racconto fotografico dell&#8217;attività quotidiana dei volontari. Giorgia Depaoli, cooperante internazionale e attivista in difesa dei diritti delle donne, che ha subito dato la sua disponibilità alla piattaforma &#8220;Trento si aiuta&#8221; . Carlo Olmo che ha contribuito nel rifornire gratuitamente Comuni e strutture sanitarie del Piemonte di mascherine, guanti, camici. Maria Sara Feliciangeli, fondatrice dell&#8217;Associazione Angeli in Moto che, insieme ai suoi amici motociclisti, si è impegnata per consegnare i farmaci a domicilio alle persone con sclerosi multipla. </p>
<p><img decoding="async" src="https://vocedinapoli.it/wp-content/uploads/2022/07/Schermata-2020-06-03-alle-15.40.43.png" alt="Cavalieri al Merito della Repubblica, Mattarella premia anche due campani" width="750" height="388" class="alignleft size-full wp-image-207852 responsive" /></p>
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		<title>Lanciò un appello contro le barriere architettoniche, Elena diventa Alfiere della Repubblica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[alfiere della repubblica]]></category>
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		<category><![CDATA[elena]]></category>
		<category><![CDATA[nominata]]></category>
		<category><![CDATA[sergio mattarella]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando ieri e&#8217; arrivata la telefonata nella quale le comunicavano che lei, a dieci anni, era diventata Alfiere della Repubblica, Elena e&#8217; rimasta senza parole. A tratti emozionata, a tratti incredula. &#8220;Non me lo aspettavo un riconoscimento del genere &#8211; dice all&#8217;Ansa &#8211; sono contenta, molto contenta ed emozionata. Spero di incontrare presto il presidente [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando ieri e&#8217; arrivata la telefonata nella quale le comunicavano che lei, a dieci anni, era diventata Alfiere della Repubblica, Elena e&#8217; rimasta senza parole. A tratti emozionata, a tratti incredula.</p>
<p>&#8220;Non me lo aspettavo un riconoscimento del genere &#8211; dice all&#8217;Ansa &#8211; sono contenta, molto contenta ed emozionata. Spero di incontrare presto il presidente Mattarella per ringraziarlo ed abbracciarlo&#8221;. Elena e&#8217; una ragazzina speciale di Nola, provincia di Napoli. Ha avuto mobilita&#8217; alle gambe fino a poco più&#8217; di due anni. Poi oltre un anno di ospedali e poi la sedia a rotelle per un ascesso intramidollare determinato da un virus, racconta la mamma Pina Batino.</p>
<p>La piccola Elena, il suo primo giorno sulla sedie a rotelle lo racconta cosi&#8217;: &#8220;Mi sembrava un gioco, correvo velocissima&#8221;. Poi la vita le ha fatto conoscere il risvolto della medaglia. &#8220;Anche una semplice passeggiata con mio padre o mia madre diventava qualcosa di difficile &#8211; racconta &#8211; sempre marciapiedi occupati, mille ostacoli&#8221;. Da qui ha detto basta e tablet alla mano un anno fa ha girato un video che la mamma ha postato su Facebook e che e&#8217; diventato virale. &#8220;Volevo far capire che noi disabili esistiamo e siamo cittadini come gli altri &#8211; dice &#8211; e che non era giusto che noi fossimo privati di una semplice passeggiata per quella che e&#8217; una mancanza di rispetto&#8221;. &#8220;Chiesi di usare il cervello, di avere più civiltà, educazione, più rispetto &#8211; aggiunge &#8211; dissi che ci mancavano di rispetto ogni giorno perche&#8217; erano concentrati su loro stessi, cosi&#8217; tanto da non pensare a noi. Ma noi esistiamo e abbiamo diritto alle stesse cose degli altri cittadini&#8221;. Il suo appello e&#8217; stato raccolto, a Nola un po&#8217; di cose sono cambiate, dice. E poi tanti ragazzini da tutta Italia le scrivono, condividono le loro difficoltà&#8217;.</p>
<p>&#8220;Io non mi fermo, questo e&#8217; sicuro. Sono stata ribelle fin da piccola e continuerò&#8217; ad esserlo fino a quando le cose non cambieranno del tutto&#8221;, mette in chiaro. Appassionata di pallavolo, &#8220;speriamo di riuscire a riprendere gli allenamenti dopo questo brutto periodo&#8221;, ringrazia tutti: &#8220;Tutti coloro ce hanno condiviso il mio messaggio, sono contenta di essere arrivata fin qui&#8221;. E poi un desiderio: &#8220;Di incontrare il Presidente della Repubblica, per ringraziarlo per aver pensato proprio a me&#8221;.</p>
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		<title>Mattarella parla alla Nazione e fa alcuni &#8220;errori&#8221;: &#8220;Scusate anche io non vado dal barbiere&#8221;. Il volto umano nell&#8217;emergenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 18:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[colonna2]]></category>
		<category><![CDATA[presidente della repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sergio Mattarella questo pomeriggio ha parlato alla Nazione, si è rivolto ai concittadini per rivolgere un messaggio di forza e speranza in questo momento d&#8217;emergenza e ringraziare tutti gli operatori, dal settore medico a quell&#8217;alimentare, che continuano a lavorare. Nel video il Presidente della Repubblica &#8220;inciampa&#8221; alcune volte nel discorso, mostrandoci un lato umano insolito. [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sergio Mattarella</strong> questo pomeriggio ha parlato alla Nazione, si è rivolto ai concittadini per rivolgere un messaggio di forza e speranza in questo momento d&#8217;emergenza e ringraziare tutti gli operatori, dal settore medico a quell&#8217;alimentare, che continuano a lavorare. Nel video il Presidente della Repubblica &#8220;inciampa&#8221; alcune volte nel discorso, mostrandoci un lato umano insolito.</p>
<p>Quando l&#8217;operatore gli ha chiesto di aggiustarsi i capelli,<strong> Mattarella</strong> ha risposto: &#8220;Scusatemi anche io non vado dal barbiere&#8221;. Una serie di errori innocui, che chiaramente non hanno nulla di male, ma che magari qualcun altro avrebbe voluto tagliare.</p>
<h2>Il discorso di Sergio Mattarella</h2>
<p>Il nostro Presidente della Repubblica, invece, è voluto comunque andare avanti nel discorso, senza ripetere il filmato, consapevole forse che il pubblico italiano avrebbe apprezzato questa spontaneità. Ed effettivamente è stato così, vedere un Mattarella semplice, non con la classica aria istituzionale mostrata abitualmente, che parla alla Nazione di un&#8217;emergenza che sta stremando l&#8217;intero Paese, è la dimostrazione della situazione difficile che tutti noi stiamo vivendo. Una situazione che ci rende tutti uguali, che ci mette sullo stesso piano, che mostra quel lato umano e sensibile di ognuno di noi, anche del <strong>Presidente della Repubblica</strong>.</p>
<h3>Il video del discorso del Presidente della Repubblica</h3>
<p><iframe loading="lazy" title="Dichiarazione del Presidente Mattarella per l&#039;emergenza coronavirus" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bVtsHHTglOo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
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		<title>Coronavirus, Mattarella emana il Decreto economico-finanziario varato dal Governo: tutte le misure</title>
		<link>https://www.vocedinapoli.it/2020/03/14/coronavirus-mattarella-emana-il-decreto-economico-finanziario-varato-dal-governo-tutte-le-misure/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 14:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[sergio mattarella]]></category>
		<category><![CDATA[superapertura]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È arrivato l&#8217;ok del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha firmato ed emanato il Decreto varato dal Governo Conte 2 in materia economica-finanziaria, volto ad arginare l&#8217;emergenza causata dal coronavirus IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; PRESO ATTO dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto; VISTO [...]</p>
<p><a class=" understrap-read-more-link " href="https://www.vocedinapoli.it/2020/03/14/coronavirus-mattarella-emana-il-decreto-economico-finanziario-varato-dal-governo-tutte-le-misure/">Vai all'articolo<span class="screen-reader-text"> from Coronavirus, Mattarella emana il Decreto economico-finanziario varato dal Governo: tutte le misure</span></a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È arrivato l&#8217;ok del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha firmato ed emanato il Decreto varato dal Governo Conte 2 in materia economica-finanziaria, volto ad arginare l&#8217;emergenza causata dal coronavirus</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;<br />
PRESO ATTO dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;<br />
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19;<br />
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID- 19;<br />
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;<br />
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;<br />
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la famiglia, dell’istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;<br />
EMANA<br />
il seguente decreto-legge: 1</p>
<p>CAPO I<br />
SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI<br />
ART. 1<br />
(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)<br />
1. All’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2020”.<br />
2. Per l’anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.<br />
3. Per l’anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.<br />
4. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.<br />
5. Per l’anno 2020, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.<br />
6. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.<br />
ART. 2<br />
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)<br />
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.<br />
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui all&#8217;articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.<br />
2</p>
<p>ART. 3<br />
(Rimessione in termini per adempimenti e versamenti)<br />
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.<br />
ART. 4<br />
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)<br />
1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.<br />
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.<br />
ART. 5<br />
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria)<br />
1. Nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.<br />
ART. 6<br />
(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)<br />
3</p>
<p>1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.<br />
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />
3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 36.<br />
ART. 7<br />
(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)<br />
1. Nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:<br />
a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all&#8217;articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;<br />
b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:<br />
1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;<br />
2) le denunce di cui all&#8217;articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;<br />
3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;<br />
4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.<br />
2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.<br />
3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.<br />
4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l’anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.<br />
5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l’obbligo di versamento.<br />
4</p>
<p>6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l’attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell’Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.<br />
ART. 8<br />
(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)<br />
1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:<br />
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d&#8217;imposta;<br />
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria.<br />
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria già versati.<br />
3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.<br />
ART. 9<br />
(Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza)<br />
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:<br />
a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;<br />
b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, e dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.<br />
ART. 10<br />
(Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali)<br />
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di<br />
5</p>
<p>cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea, in quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:<br />
a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;<br />
b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.<br />
3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.<br />
4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.<br />
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.<br />
6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.<br />
7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.<br />
6</p>
<p>8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:<br />
a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;<br />
b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.<br />
9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.<br />
10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all’udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d’ufficio il rinvio dell’udienza in data successiva al 31 marzo 2020.<br />
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.<br />
12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell’articolo 146-bis dell’allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.<br />
13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.<br />
14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.<br />
15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, sono rinviate d’ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di<br />
7</p>
<p>cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d’ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.<br />
16. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d’ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.<br />
17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa:<br />
a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;<br />
b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica.<br />
18. In caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.<br />
ART. 11<br />
(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)<br />
1. L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.<br />
ART. 12<br />
(Proroga validità tessera sanitaria)<br />
1. La validità delle tessere sanitarie di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d’intesa con il Ministero della<br />
8</p>
<p>salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).<br />
CAPO II<br />
MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO<br />
ART. 13<br />
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)<br />
1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall&#8217;osservanza dell&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.<br />
2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall&#8217;articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.<br />
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.<br />
4. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020.<br />
5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.<br />
6. L&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.<br />
7. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell’articolo 36.<br />
ART. 14<br />
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)<br />
1. Le aziende site nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,<br />
9</p>
<p>hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.<br />
2. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.<br />
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell’articolo 36.<br />
ART. 15<br />
(Cassa integrazione in deroga)<br />
1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.<br />
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.<br />
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.<br />
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all&#8217;INPS, che provvede all&#8217;erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle stesse. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.<br />
5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell&#8217;INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6- ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.<br />
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell’articolo 36.<br />
ART. 16<br />
(Indennità lavoratori autonomi)<br />
10</p>
<p>1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all&#8217;assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un&#8217;indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<br />
2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all&#8217;INPS, che provvede all&#8217;erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle stesse. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.<br />
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell’articolo 36.<br />
ART. 17<br />
(Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)<br />
1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.<br />
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.<br />
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del<br />
11</p>
<p>lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.<br />
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all&#8217;INPS, che provvede all&#8217;erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle stesse. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.<br />
5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell&#8217;INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6- ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.<br />
ART. 18<br />
(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)<br />
1. Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante. 2. Nel caso di recesso dell’aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l’incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:<br />
a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un’offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;<br />
b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all&#8217;articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.<br />
3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.<br />
4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché<br />
12</p>
<p>gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.<br />
5. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole “per la sperimentazione” sono soppresse.<br />
ART. 19<br />
(Misure urgenti in materia di pubblico impiego)<br />
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.<br />
2. All’articolo71,comma1,deldecreto-legge25giugno2008,n.112,convertito,conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole “di qualunque durata,” sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),”.<br />
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.<br />
4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari.<br />
ART. 20<br />
(Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza)<br />
1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all&#8217;articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell&#8217;istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell’assegnazione presso le sedi cui sono destinati.<br />
ART. 21<br />
(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)<br />
1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell’articolo 6, primo comma, lettera z), e dell’articolo 14,<br />
13</p>
<p>terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell’articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.<br />
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell’Amministrazione civile dell’interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.<br />
ART. 22<br />
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G.)<br />
1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l’anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il contingente di personale delle Forze Armate di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.<br />
2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l’anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.<br />
3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture –U.t.G. in relazione all’emergenza sanitaria in atto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 133.000 per l’anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell’amministrazione civile dell’interno in servizio presso le stesse.<br />
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 36.<br />
ART. 23<br />
(Misure urgenti per personale medico e infermieristico)<br />
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID- 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.<br />
14</p>
<p>ART. 24<br />
(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)<br />
1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto<br />
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia. Al relativo onere, pari a euro 0,38 milioni su base annua a decorrere dall&#8217;anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all&#8217;articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazione e integrazioni, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b), del medesimo comma.<br />
2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell&#8217;articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo di due volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».<br />
3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.<br />
CAPO III<br />
ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE<br />
ART. 25<br />
(Fondo garanzia PMI)<br />
1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all&#8217;articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all&#8217;80 per cento dell&#8217;ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell&#8217;importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell&#8217;80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.<br />
2. L’intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subìto in ragione della<br />
15</p>
<p>collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.<br />
3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all&#8217;articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.<br />
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell’articolo 36.<br />
ART. 26<br />
(Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa)<br />
1. All’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.”.<br />
ART. 27<br />
(Fondo SIMEST)<br />
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all&#8217;articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l&#8217;anno 2020.<br />
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell’articolo 36.<br />
ART. 28<br />
(Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici)<br />
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:<br />
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell&#8217;autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;<br />
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;<br />
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell&#8217;autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;<br />
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;<br />
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi 16</p>
<p>chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;<br />
f) daisoggettiintestataridititolodiviaggio,acquistatiinItalia,aventecomedestinazioneStatiesteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.<br />
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:<br />
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);<br />
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);<br />
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).<br />
3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.<br />
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.<br />
5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l&#8217;organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.<br />
6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.<br />
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.<br />
8.<br />
Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31<br />
maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e<br />
del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.<br />
Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi<br />
degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché l’articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un<br />
importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.<br />
9.<br />
voucher di pari<br />
ART. 29<br />
(Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019- 2022)<br />
17</p>
<p>1. In deroga alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all&#8217;articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019- 2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l’esame di Stato per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell&#8217;università e della ricerca in data 24 febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.<br />
2. L’abilitazione all&#8217;esercizio professionale di cui al comma 1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell&#8217;università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all&#8217;esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, né partecipare all&#8217;assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.<br />
ART. 30<br />
(Carta della famiglia)<br />
1. Per l’anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la carta della famiglia, di cui all&#8217;articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.<br />
2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1,</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-new-custom-size wp-image-195218 responsive" src="https://vocedinapoli.it/wp-content/uploads/2022/07/Schermata-2020-03-14-alle-16.13.35.png" alt="Coronavirus, Mattarella emana il Decreto economico-finanziario varato dal Governo: tutte le misure" width="650" height="361" /></p>
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		<title>Mattarella premia come &#8220;eroi civili&#8221; due campani: Rosalba Rotondo e Donato Matassino</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marta Ricciardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 15:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[colonna2]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Matassino]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Mattarella]]></category>
		<category><![CDATA[sergio mattarella]]></category>
		<category><![CDATA[università federico II]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questa mattina, per la quinta volta dall&#8217;inizio del suo mandato, Mattarella, ha premiato con il conferimento dell&#8217;onorificenza al Merito della Repubblica italiana ben trentadue &#8220;eroi civili&#8220;. La cerimonia, avvenuta al Quirinale alle ore 12.00, ha reso cavalieri, commendatori e ufficiali persone che si sono distinte per atti di eroismo, solidarietà, soccorso, nella cooperazione internazionale, nella [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina, per la quinta volta dall&#8217;inizio del suo mandato,<strong> Mattarella</strong>, ha premiato con il conferimento dell&#8217;<em>onorificenza al Merito della Repubblica italiana</em> ben trentadue &#8220;<em><strong>eroi civili</strong></em>&#8220;.</p>
<p>La cerimonia, avvenuta al <strong>Quirinale</strong> alle ore 12.00, ha reso cavalieri, commendatori e ufficiali persone che si sono distinte per atti di eroismo, solidarietà, soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalitàe prodigati in attività in favore della coesione sociale, integrazione, ricerca e tutela dell&#8217;ambiente.</p>
<p>Tra questi, spiccano i nomi di due campani: <strong>Donato Matassino </strong>e <strong>Rosalba Rotondo</strong>.</p>
<p><strong>Donato Matassino</strong> è un professore di <strong>Zootecnica</strong> dell&#8217;<strong>Università Federico II</strong> di <strong>Napoli, </strong>originario di <strong>Avellino</strong>, ormai ottantacinquenne, che ha devoluto l&#8217;intera liquidazione al fine di realizzare una scuola in <strong>Madagascar</strong>, finanziando la costruzione di campi da basket, pallavolo e di una sala informatica.</p>
<p><strong>Rosalba Rotondo</strong>, preside dell’Istituto comprensivo <em><strong>Ilaria Alpi – Carlo Levi</strong></em> di <strong>Scampia,</strong> è stata nominata <strong>Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana</strong> “<em>per la sua totale dedizione alla formazione delle giovani generazioni all’insegna della tutela del diritto allo studio e della piena inclusione delle minoranze&#8221;. </em>L&#8217;istituto comprensivo, collocato in un quartiere particolare come quello di Scampia, conta oltre 250 ragazzi Rom tra eementari e medie.</p>
<p>Rotondo, preside coraggiosa, si è da sempre posta in prima linea per combattere la devianza giovanile e creare in modo concreto un percorso d&#8217;inclusione sociale all&#8217;interno delle mura scolastiche. La scuola è stata riconosciuta dalla <strong>Comunità Europea</strong> e dal<strong> Consiglio d’Europa</strong> quale sede di una &#8220;<em><strong>Legal Clinic JustRom</strong></em>&#8221; (servizio legale volto a tutelare la popolazione Rom, ed in particolare le donne, contro la discriminazione razziale) ed è sede di numerosi progetti etno-didattici ed educativi per studenti Rom.</p>
<p>Questi due &#8220;eroi della quotidianità&#8221; contribuiscono a portare in alto il nome della nostra Campania e ci rendono fieri di questa parte di italiani, impegnati nel sociale e per il prossimo, di cui forse troppo poco si parla negli ultimi tempi.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-190896 responsive" src="https://vocedinapoli.it/wp-content/uploads/2022/07/mattarella-ansa-apertura-2.jpg" alt="Mattarella premia come &quot;eroi civili&quot; due campani: Rosalba Rotondo e Donato Matassino" width="689" height="463" /></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Benevento, folla e applausi per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 09:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Benevento]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[colonna1]]></category>
		<category><![CDATA[sergio mattarella]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Benevento dove presenzierà all&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno accademico dell&#8217;Università degli Studi del Sannio. Ad accogliere il Capo dello Stato il sindaco Clemente Mastella, il vescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Prima di raggiungere l&#8217;auditorium Sant&#8217;Agostino, dove alle 11 è [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Presidente della Repubblica <strong>Sergio Mattarella</strong> è arrivato a <strong>Benevento</strong> dove presenzierà all&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno accademico dell&#8217;<strong>Università degli Studi del Sannio</strong>. Ad accogliere il Capo dello Stato il sindaco <strong>Clemente Mastella</strong>, il vescovo di Benevento, monsignor <strong>Felice Accrocca</strong> e il presidente della Regione Campania <strong>Vincenzo De Luca</strong>.</p>
<p>Prima di raggiungere l&#8217;auditorium Sant&#8217;Agostino, dove alle 11 è in programma la cerimonia di inaugurazione dell&#8217;anno accademico, il programma prevede una visita al <strong>museo del Sannio</strong> e alla chiesa e al chiostro di <strong>Santa Sofia</strong>, patrimonio <strong>Unesco</strong>. Ad attendere il Presidente in piazza Santa Sofia anche una rappresentanza di bambini delle scuole medie e elementari di Benevento.</p>
<p>All&#8217;uscita dalla chiesa di <strong>Santa Sofia</strong> bagno di folla per il presidente <strong>Mattarella</strong> che, accolto dagli applausi dei presenti, ha salutato i ragazzi di tre scuole medie ed elementari di <strong>Benevento</strong> e i tanti che lo attendevano dietro le transenne. Tanti i cartelli di incoraggiamento. Da qualcuno si è levato l&#8217;incitamento &#8220;<em>Tieni duro Presidente</em>&#8220;.</p>
<p>Moltissime le strette di mano. Lasciata Santa Sofia, <strong>Mattarella</strong> è diretto all&#8217;<strong>Università del Sannio</strong> per la cerimonia di inaugurazione dell&#8217;anno accademico.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-new-custom-size wp-image-187878 responsive" src="https://vocedinapoli.it/wp-content/uploads/2022/07/Schermata-2020-01-28-alle-11.22.35.png" alt="Benevento, folla e applausi per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella" width="650" height="364" /></p>
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		<title>Mattarella: &#8220;In Italia ci vuole la cultura della responsabilità&#8221;</title>
		<link>https://www.vocedinapoli.it/2019/12/31/mattarella-in-italia-ci-vuole-la-cultura-della-responsabilita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabiana Coppola]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 19:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[colonna1]]></category>
		<category><![CDATA[sergio mattarella]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Coesione nazionale, cultura della responsabilità e orgoglio per il nostro Paese che va guardato &#8220;in fondo, un po’ come ci vedono dall’estero con la nostra identità, sinonimo di sapienza, genio, armonia, umanità&#8221;. E&#8217; il messaggio del capo dello Stato nel discorso di fine anno agli italiani. &#8220;Si avvia a conclusione &#8211; ha iniziato il capo [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Coesione nazionale, cultura della responsabilità e orgoglio per il nostro Paese che va guardato &#8220;in fondo, un po’ come ci vedono dall’estero con la nostra identità, sinonimo di sapienza, genio, armonia, umanità&#8221;. E&#8217; il messaggio del capo dello Stato nel discorso di fine anno agli italiani. </p>
<p>&#8220;Si avvia a conclusione &#8211; ha iniziato il capo dello Stato &#8211; un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società&#8221;. </p>
<p>&#8220;Si tratta di un&#8217;occasione per pensare &#8211; insieme &#8211; al domani. Per ampliare l&#8217;orizzonte delle nostre riflessioni; senza trascurare il presente e i suoi problemi, ma rendendosi conto che il futuro è già cominciato&#8221;, ha aggiunto.</p>
<p>&#8220;L&#8217;Italia &#8211; ha il presidente della Repubblica &#8211; riscuote fiducia. Quella stessa fiducia con cui si guarda, da fuori, verso il nostro Paese deve indurci ad averne di più in noi stessi, per dar corpo alla speranza di un futuro migliore&#8221;. Bisogna &#8220;aver fiducia &#8211; è il suo appello &#8211; e impegnarci attivamente nel comune interesse. Disponiamo di grandi risorse. Di umanità, di ingegno, di capacità di impresa. Tutto questo produce esperienze importanti, buone pratiche di grande rilievo&#8221;.</p>
<p>&#8220;E&#8217; importante &#8211; ha detto Mattarella &#8211; sviluppare una cultura della responsabilità che riguarda tutti: dalle formazioni politiche, ai singoli cittadini, alle imprese, alle formazioni intermedie. La cultura della responsabilità costituisce il più forte presidio di libertà e di difesa dei principi, su cui si fonda la Repubblica. Questo comune sentire della società &#8211; quando si esprime &#8211; si riflette sulle istituzioni per infondervi costantemente un autentico spirito repubblicano&#8221;.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-new-custom-size wp-image-184087 responsive" src="https://vocedinapoli.it/wp-content/uploads/2022/07/il-presidente-della-repubblica-sergio-mattarella-29571.660x368.jpg" alt="" width="650" height="362" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vocedinapoli.it/2019/12/31/mattarella-in-italia-ci-vuole-la-cultura-della-responsabilita/">Mattarella: &#8220;In Italia ci vuole la cultura della responsabilità&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.vocedinapoli.it">Voce di Napoli</a>.</p>
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		<title>Mattarella in piedi al San Carlo: applauso per Noemi. Poi la visita in ospedale</title>
		<link>https://www.vocedinapoli.it/2019/05/07/mattarella-in-piedi-al-san-carlo-applauso-per-noemi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 11:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[sergio mattarella]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto omaggiare la piccola Noemi, la bambina vittima dell&#8217;agguato avvenuto in piazza Nazionale lo scorso venerdì. Mattarella era ospite al teatro San Carlo di Napoli. Con lui due personalità istituzionali di prestigio, il re di Spagna Felipe VI e il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa. Sollecitati dal giornalista Riccardo Luna che [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il Presidente della Repubblica <strong>Sergio Mattarella</strong> ha voluto omaggiare la piccola <strong>Noemi</strong>, la bambina vittima dell&#8217;agguato avvenuto in <strong>piazza Nazionale</strong> lo scorso venerdì. <strong>Mattarella</strong> era ospite al <strong>teatro San Carlo</strong> di <strong>Napoli</strong>. Con lui due personalità istituzionali di prestigio, il re di Spagna <strong>Felipe VI</strong> e il presidente della Repubblica portoghese, <strong>Marcelo Rebelo de Sousa</strong>. Sollecitati dal giornalista Riccardo Luna che modera il simposio, i tre Capi di Stato e l&#8217;intera platea si sono alzata in piedi per applaudire la bimba che sta lottando tra la vita e la morte.</p>
<p>Nel pomeriggio, intorno alle 16,  Mattarella si è poi recato all&#8217;ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è ricoverata in gravi condizioni la piccola Noemi.</p>
<p>L&#8217;occasione della presenza a Napoli del presidente della Repubblica è stata un il simposio <strong>Cotec</strong> sul digitale e le tecnologie. In merito il Presidente ha dichiarato: &#8220;<em>La tempestività nell&#8217;assunzione e nell&#8217;esecuzione delle decisioni di governo diventa sempre più essenziale. Serve capacità di risposta delle pubbliche amministrazioni al cambiamento. La mancanza di alfabetizzazione digitale porta a diffidenza o a resistenza verso le novità tecnologiche e a volte ritarda la possibilità di migliorare la qualità della vita mediante l&#8217;uso dei servizi digitali già disponibili, evitando o eliminando tempi di accesso e di attesa agli sportelli. C&#8217;è il rischio di una emarginazione digitale che può causare una questione sociale che richiama quella degli illetterati del nostro Paese di inizio 900. Questo potrebbe comportare difficoltà di partecipazione non solo alla vita della propria comunità ma alla stessa vita democratica. L&#8217;inclusività è uno degli scopi che debbono caratterizzare l&#8217;attivazione di nuove tecnologie, con servizi il più possibili intuitivi e lo sviluppo di applicazioni facili e immediate. Va osservato che non può essere e non è lo smartphone il simbolo contemporaneo dei diritti di cittadinanza. Questa è la grande responsabilità delle pubbliche amministrazioni da tutti i punti di vista, anche sotto il profilo etico. La gestione dell&#8217;intelligenza artificiale nella P.A. è soltanto uno dei profili di grande rilievo che possono essere citati in proposito. Così come l&#8217;attualissimo tema della gestione dei dati: il controllo dei &#8220;big data&#8221; deve essere garanzia della libertà dei cittadini e non sfruttamento delle loro identità. Ancora, non possiamo perdere di vista il valore di una gestione aperta dei dati e dei processi della P.A</em>&#8220;.</p>
<figure id="attachment_158644" aria-describedby="caption-attachment-158644" style="width: 650px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://vocedinapoli.it/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot_2-3-65.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="responsive wp-image-158644 size-new-custom-size" src="https://vocedinapoli.it/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot_2-3-65.jpg" alt="Mattarella in piedi al San Carlo: applauso per Noemi" width="650" height="456" /></a><figcaption id="caption-attachment-158644" class="wp-caption-text">foto da La Repubblica</figcaption></figure>
<p>L'articolo <a href="https://www.vocedinapoli.it/2019/05/07/mattarella-in-piedi-al-san-carlo-applauso-per-noemi/">Mattarella in piedi al San Carlo: applauso per Noemi. Poi la visita in ospedale</a> proviene da <a href="https://www.vocedinapoli.it">Voce di Napoli</a>.</p>
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