Scuole in Campania, il Tar boccia De Luca: elementari e medie in classe

La Presidente Maria Abbruzzese ha firmato un Decreto che ribalta l’ordinanza della Regione Campania sulle scuole. Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha accolto uno dei tanti ricorsi presentati ai giudici rispetto alla riaperture delle scuole.

La notizia è stata riportata da La Repubblica. L’iniziativa è stata portata avanti da molte famiglie e dal gruppo Pillole di Ottimismo che ha supportato con relazioni tecniche e scientifiche le posizioni dei legali che già avevano vinto analogo ricorso in Lombardia.

Il Tar boccia De Luca

In pratica il Tribunale ha decretato il ritorno in classe per tutte le elementari ed ha posto il divieto di prolungare oltre il 25 gennaio l’apertura delle medie. Nel secondo caso, saranno i dirigenti scolastici a stabilire se il proprio istituto sarà pronto o meno a riaprire.

Cosa ha scritto il Tar –

La disposizione è da intendersi autoesecutiva quanto alle classi della scuola elementare che sono allo stato già aperte sia pure per un numero più limitato di studenti e che non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale.

Le medie essendo invece necessarie attività propedeutiche alla materiale riapertura sono di competenza dei singoli dirigenti scolastici. La Regione non potrà reiterare una nuova ordinanza che disponga l’ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021. Saranno gli organi regionali a impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici.

L’eventuale ulteriore dilazione, purché di ragionevole e certa durata, potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali, ma non potrebbe comunque essere giustificata come misura generalizzata su tutto il territorio regionale.

Ricorre tuttora una situazione di emergenza sanitaria, peraltro normativamente dichiarata; che ha, nel recente passato, giustificato misure variamente restrittive di diritti e interessi e che ne richiederà probabilmente, in prospettiva, delle altre.

Tuttavia la Regione non ha dato conto di un’attività di rilevazione sul territorio che desse conto dell’effettiva utilità della misura restrittiva, incidente sul diritto all’istruzione, sul contenimento del contagio, che ha, nonostante le disposte sospensioni della frequenza scolastica (anche per effetto della chiusura natalizia), continuato a diffondersi”.

I dati acquisiti, anche quelli ‘aggiornati’, dimostrano invece che il contagio si sviluppa anche quando le scuole sono chiuse (appunto, durante le vacanze natalizie). Questo fa sorgere il legittimo dubbio sull’effettiva idoneità della misura restrittiva dell’attività scolastica in presenza ai fini della riduzione del contagio, in assoluto ma anche ove si sposti l’attenzione sul piano della relazione costi/benefici, che è parte integrante del sindacato sulle ordinanze contingibili e urgenti; è quantomeno dubbio, quindi, che si tratti di misura ‘idonea’ all’auspicato contenimento e men che meno di misura ‘significativamente idonea’ a tale scopo, anche tenuto conto delle misure di prevenzione comunque apprestate nell’esercizio delle attività scolastiche e di cui la regione ha dato conto (tracciamento, isolamento del caso positivo, dispositivi di protezione).

Occorrerebbe dimostrare che si tratti di misura anche indispensabile, escluse tutte le altre ipotizzabili, a tale scopo; e che si tratti di misura ‘proporzionata’, ossia oggettivamente limitata a quanto strettamente necessario a fronteggiare il pericolo, il che è da escludersi in ragione della operata generalizzazione della misura restrittiva in tutto l’ambito regionale, e ciò nonostante la notoria differenziazione dei territori, metropolitani, urbani e rurali, che, anche sotto il profilo della pressione demografica, compongono il territorio di pertinenza; e, infine, che si tratti di misura temporalmente limitata, il che, considerata la saldatura con le precedenti disposte sospensioni, che rimontano a diversi mesi or sono, rende non più ragionevole la imposta restrizione.

La scarsa incidenza delle problematiche relative al trasporto pubblico per gli alunni delle scuole elementari e medie. Non vi sia motivo alcuno di perpetuare la sospensione per tali classi, non essendo la sospensione ulteriormente giustificata ed incidendo la stessa sulla piena fruizione del servizio scolastico nella ordinaria modalità in presenza, che garantisce anche il pieno sviluppo della personalità dei minori“.

redazione

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