Ecobonus, tutto quello che c’è da sapere sugli incentivi previsti dal Governo

Il Decreto Rilancio entrando in Gazzetta è diventato ufficiale. Potrebbero esserci delle modifiche che il Parlamento potrebbe apportare nei prossimi 60 giorni. All’interno del dispositivo sono previsti dei bonus economici relativo alla ristrutturazione di edifici e appartamenti.

Nel Decreto è previsto un ecobonus che offrirà la possibilità di ottenere una detrazione fiscale spalmata in cinque anni pari al 110% delle spese sostenute per lavori effettuati tra il 1° luglio prossimo e il 31 dicembre 2021.

Come riportato da Il Corriere della Sera ci sono delle misure innovative per il rinnovo degli edifici ma non si potrà rinnovare casa gratis. Se ad esempio si demolisce una parete o si rifà l’impianto idrico della casa si può ricorrere al bonus ristrutturazione, che ha modalità diverse (50% di detrazione in dieci anni).

Ecco quali lavori hanno diritto al superbonus. Tre le categorie di spesa:

1) coibentazione termica dell’edificio, con tetto massimo di spesa detraibile pari a 60 mila euro per unità immobiliare (significa che in una casa indipendente il tetto 60 mila euro, in un condominio 60mila euro per ogni singola unità immobiliare);
2) installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento con requisiti di alta efficienza in condominio , con tetto di spesa di 30mila euro;
3) installazione di caldaie ad alta efficienza per le unità immobiliari indipendenti che siano anche abitazione principale del contribuente.

Come chiarito dal quotidiano: “L’ecobonus in vigore attualmente, con aliquote che vanno da 50 al 75%, prevede una serie di altri lavori che non rientrano nelle categorie sopra riportate. Ad esempio la sostituzione degli infissi. Questi lavori possono però rientrare, se ci è consentito il facile gioco di parole, dalla finestra. Infatti queste opere se compiute assieme ai lavori appartenenti alle tre categorie sopra ricordate rientrano nella nuova agevolazione.

La norma però prevede anche una serie di esclusioni dal super ecobonus. Quella che probabilmente farà più discutere riguarda i lavori (oggi agevolabili dall’ecobonus ordinario) per le seconde case indipendenti. La norma infatti esclude le unità unifamiliari che non siano abitazione principale. Sono invece agevolate le seconde case in condominio.

Interessante poi ricordare che la nozione di condominio ricomprende tutti gli edifici che abbiano alcuni parti in comune. Anche se le unità sono solo due. Per cui una villetta bifamiliare con due unità immobiliari distinte avrà diritto al bonus se i titolari ad esempio decidono di coibentare l’edificio perché comunque si tratta di lavori condominiali anche se per uno o per entrambi i proprietari non si tratta di abitazione principale“.

redazione

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