“Iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 2003”, la comunicazione pubblicata sul sito del Comune di Napoli e rivolta ai cittadini che compiono 17 anni nel corso del 2020, sta creando preoccupazione tra le mamme napoletane attraverso i social e su WhatsApp. Ma ciò non ha nulla a che vedere con il ripristino della leva obbligatoria o ancora peggio con i venti di guerra che soffiano dall’Iran.
Si tratta invece di un atto dovuto. Una formalità burocratica in base a quanto prevede il decreto legislativo n.66 del 15 marzo 2010 recante il Codice dell’ordinamento militare. E precisamente secondo l’articolo 1931 che stabilisce le modalità di formazione gestione e consultazione delle liste di leva demandando ai comuni il compito di continuare a svolgere. Nonostante la sospensione della leva obbligatoria. L’attività di formazione delle liste:
1. I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva.
2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l’accesso all’Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
I giovani interessati alla “chiamata” hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva, qualora vi fossero stati omessi, e i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’ iscrizione avvenga regolarmente. Ma questo non significa che i ragazzi del 2003 saranno chiamati alle armi o a prestare il servizio militare obbligatorio. All’articolo 1929 infatti viene precisato che «le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005». Quindi anche per chi è nato nel 2003, così come tutti quelli nati dal 1985 in avanti, non c’è nessun obbligo di andare a fare la visita di leva o iniziare la famigerata naja.
1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
a) ai giovani di sesso maschile che nell’anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista di leva.
2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
Il Sindaco e il Comune provvederanno poi a compilare la lista con i nominativi iscritti in ordine cronologico di nascita, a inviarla al Ministero della Difesa e a tenerla aggiornata fino al 31 dicembre. Dopodiché la procedura inizierà nuovamente per la successiva classe di leva.
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