Luigi De Magistris ha firmato oggi l’ordinanza “Movida”, disposizione rivolta alla tutela della sicurezza urbana dell’igiene e dell’incolumità pubblica, finalizzate alla regolamentazione delle attività degli esercizi di somministrazione in aree del territorio cittadino oggetto di intensa frequentazione. Provvedimento che nasce dall’esigenza di regolamentare la situazione che si crea in determinate zone di Napoli soprattutto nel fine settimana.
Il sindaco di Napoli è intervenuto perché mosso da recenti episodi avvenuti che hanno inasprito ancora di più i già labili rapporti tra attività commerciali e residenti. Già in passato il Comune di Napoli era intervenuto stilando il “Patto per la Convivenza Consapevole”, che però ha constatato aver subito diverse violazioni. Per questo motivo, si legge nell’ordinanza si è provveduto:
“All’applicazione immediata delle normative vigenti, individuando anche i profili di intervento“.
E considerato:
“Che, stante la possibile escalation di fenomeni d’intolleranza e di degrado, determinato dal ridursi della coesione sociale, di cui l’affiorare di episodi di tensione è chiaro indice, risulta necessario assumere un provvedimento di natura contingibile ed urgente, a tutela della sicurezza, della salute e dell’incolumità dei cittadini a vario titolo interessati, avente peraltro la finalità di assicurare la promozione del rispetto dei valori di legalità e l’affermazione di piu’ elevati livelli di convivenza civile, ancora una volta contemperando il diritto di libertà di iniziativa economica con quello alla quiete ed all’incolumità dei residenti e con il diritto di mobilità, di intrattenimento e di fruizione del tempo libero dei frequentatori dei locali pubblici e delle aree ad essi circostanti, da iscrivere in un quadro di regole certe“.
Il Comune di Napoli ha provveduto a identificare 4 aree per sperimentare le misure maggiormente astringenti, al fine di stabilire un regolamento strutturale per tutte le zone interessate dalla movida.
“Area 1) (c.d.”zona dei baretti” ) via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia , piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia;
Area 2) via A. Falcone;
Area 3) piazza Bellini;
Area 4) discesa Coroglio, via Coroglio, p.zza Bagnoli, via Bagnoli e via Di Pozzuoli“.
Agli esercenti che hanno attività nelle sopracitate zone il Comune di Napoli ordina:
“1)È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi siti nelle Aree sopra individuate, e nelle loro immediate prossimità, di vendere per asporto, qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell’esercizio.
2)L’orario di chiusura degli esercizi e’ stabilito per le ore 02:00 per i giorni dalla Domenica al Mercoledì, mentre per i giorni dal Giovedì al Sabato è fissata per le ore 03:00.
3)Ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all’esterno.
4)Gli esercenti, dovranno provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine, dell’area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l’orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l’orario di chiusura.
5)Ogni locale dovrà dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all’interno della propria area di somministrazione assicurando lo svuotamento dei contenitori in modo da garantirne la costante fruibilità”.
Una parte è invece dedicata agli esercizi commerciali che occupano il suolo pubblico senza autorizzazione o ulteriori spazi che non rientrano nelle concessioni:
“Per gli esercizi pubblici che occupano suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Per gli esercizi pubblici muniti del titolo autorizzatorio che occupano ulteriori spazi non ricompresi nel titolo concessorio, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo fino a due giorni.
Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie“.
In caso di inadempienza delle citate regole è previsto un procedimento sanzionatorio che può arrivare alla chiusura temporanea dell’attività. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e per quanto attiene ai primi 3 punti avranno durata finché non sarà strutturato un regolamento completo.
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